Apprendistato e attività stagionali: i percorsi formativi

Su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha affrontato di nuovo il tema dell’utilizzo del contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali.
In effetti, l’INL lo aveva già fatto di recente con la nota n. 1369/2023, rammentando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio, qualifica/diploma).

Tuttavia, proprio il principio di coerenza appena citato viene precisato nella nota nota 24 aprile 2024, n. 795 in argomento: nel senso che esso va orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Come del resto già indicato nella citata nota n. 1369/2023.

L’apprendistato è compatibile con diversi settori di attività
In particolare, l’INL non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti.
Infatti, dal principio di coerenza non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.