A seguito della decisione C(2024) 4512 finale del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ha prorogato l’applicabilità di Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, e delle conseguenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS con la circolare in commento ha illustrato l’ambito di applicazione della citata misura.
L’esigenza di garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2023 ha portato il governo italiano, a suo tempo, a notificare alla Commissione europea le modifiche al regime di aiuto esistente.
Da parte sua, la Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 finale del 15 dicembre 2023, ha quindi prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024, a cui ha fatto seguito la già citata e più recente proroga.
L’ambito di applicazione dell’ulteriore proroga
Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale di Decontribuzione Sud, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il beneficio non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Di conseguenza la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 – trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Tuttavia, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS precisa che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 202, anche se tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024. Peraltro, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
Come previsto dalla citata decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:
• 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e
dell’acquacoltura;
• 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento a questi massimali, l’INPS precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano limiti diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Inoltre, l’Istituto conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162 della Legge di bilancio 2021.